Modem libero: permangono dei limiti alla libertà di scelta

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Il diritto di scegliere il terminale di connessione ad internet è stato indubbiamente una conquista da parte dei consumatori. Ottenuta attraverso il riconoscimento da parte dell’Autorità che ha imposto agli operatori di separare le offerte con modem da quelle senza modem.

Scelta che non era possibile effettuare in precedenza dato che gli operatori vincolavano la sottoscrizione dell’offerta all’utilizzo del proprio modem secondo due modalità:

acquisto a rate per la durata della promozione al prezzo complessivo di circa un paio di centinaio di euro

in comodato d’uso ma con il vincolo della restituzione alla cessazione  del contratto a cui poteva eventualmente seguire la penale al mancato adempimento.

Motivi della Delibera

  Il provvedimento dell’Autorità, che ha recepito  una direttiva Europea ha affermato il principio della libertà di scelta del cliente di acquistare un proprio modem o di utilizzare quello fornito dall’operatore. 

Come viene applicata la Delibera

Il diritto di scelta presuppone che ci sia la trasparenza sui costi di cui si compone l’offerta con e senza modem. Al cliente devono essere date perciò le informazioni sulle condizioni applicate da ciascuna opzione.

L’Autorità ha disposto a tale fine degli obblighi informativi a carico dell’operatore: 

  • informazioni sulle modalità di connessione e di configurazione dei modem di proprietà del cliente:
  • evidenziare le  modalità dell’offerta, costi di installazione, valore delle rate di noleggio, l’opzione di riscatto, e il prezzo di acquisto della proprietà del modem fornito dall’operatore.

Inoltre se il cliente acquista la proprietà del terminale questi dovrà essere privo di blocchi che ne limitino l’uso sui servizi di accesso ad Internet offerti da altri operatori, salvo che non sia possibile per ragioni tecniche.

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